La Relazione ex Legge 10 (o relazione tecnica energetica) è il documento con cui un Tecnico abilitato attesta che un edificio — nuovo o oggetto di determinati interventi — rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla normativa. Il nome deriva dall'art. 28 della Legge 10/1991, che per prima ha imposto in Italia regole sul contenimento dei consumi energetici degli edifici. La disciplina attuale è quella dell'art. 8 del D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche, integrata con il DM 26 giugno 2015 (cosiddetto "Requisiti Minimi").
In pratica, la Relazione è un elaborato tecnico-descrittivo che analizza il sistema edificio-impianto e dimostra, con calcoli e verifiche, che il progetto rispetta i limiti normativi in tema di isolamento, fabbisogno di energia primaria, rendimento degli impianti e integrazione delle fonti rinnovabili. Va depositata in Comune prima dell'inizio dei lavori, in doppia copia, contestualmente al titolo abilitativo (CILA, SCIA o richiesta di Permesso di Costruire).
Quando è obbligatoria la Relazione ex Legge 10?
La Relazione non è richiesta per qualunque intervento: è obbligatoria in specifici casi previsti dalla normativa. In generale, si presenta quando i lavori possono modificare in modo rilevante le prestazioni energetiche dell'immobile o dei suoi impianti:
Nuove costruzioni: tutti gli edifici di nuova realizzazione devono rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica, inclusi gli edifici ad energia quasi zero (NZEB);
Demolizione e ricostruzione: sono equiparate a nuove costruzioni, a prescindere dal titolo abilitativo richiesto;
Ampliamenti volumetrici: quando il nuovo volume lordo climatizzato supera il 15% di quello esistente o, comunque, è superiore a 500 m³;
Ristrutturazioni importanti di primo livello: interventi che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda e comportano anche il rifacimento dell'impianto termico;
Ristrutturazioni importanti di secondo livello: interventi sull'involucro con incidenza compresa tra il 25% e il 50% della superficie disperdente, indipendentemente dagli impianti;
Riqualificazione energetica: interventi sotto la soglia delle ristrutturazioni importanti che comunque interessano elementi dell'involucro o singoli impianti (ad esempio la sostituzione del generatore di calore, la posa di un cappotto parziale, la sostituzione di infissi);
Nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici: caldaie, pompe di calore, sistemi ibridi, impianti di climatizzazione estiva e invernale;
Cambio di destinazione d'uso rilevante dal punto di vista energetico.
Quando la Relazione è obbligatoria e non viene depositata, il Comune può ordinare la sospensione dei lavori e il titolo abilitativo rischia di risultare inefficace. Per capire se un intervento specifico la richiede, il confronto con un Tecnico qualificato è sempre la via più sicura.
Relazione ex Legge 10, APE e Pratica ENEA: che cosa cambia
Tre documenti spesso confusi, ma con funzioni diverse e momenti di compilazione distinti:
Relazione ex Legge 10: si presenta prima dell'inizio dei lavori e serve ad attestare che il progetto rispetti i requisiti minimi di prestazione energetica. È un documento di progetto, non di collaudo;
Attestato di Prestazione Energetica (APE): si redige a lavori conclusi (o anche su immobili esistenti) e certifica la classe energetica dell'edificio. È obbligatorio per compravendite, locazioni e annunci immobiliari;
Pratica ENEA: è la comunicazione telematica che permette di accedere alle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento (Ecobonus, Bonus Casa, Superbonus nelle casistiche ancora attive). Si trasmette entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Chi redige la Relazione ex Legge 10?
La Relazione deve essere redatta da un Tecnico abilitato iscritto al proprio albo professionale, con competenze specifiche in progettazione edile, impiantistica o termotecnica. Tipicamente si tratta di un ingegnere, architetto, geometra o perito industriale specializzato in impianti. Il progettista si assume, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la responsabilità dei dati e dei calcoli contenuti nel documento.
La Relazione va aggiornata in caso di varianti progettuali che incidano sugli aspetti energetici: una modifica agli impianti, un cambio di materiali o di stratigrafie dell'involucro possono richiedere un nuovo deposito in Comune.
Cosa contiene la Relazione ex Legge 10
Dal 2015 il DM Requisiti Minimi ha introdotto tre schemi ufficiali, a seconda del tipo di intervento: nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello; ristrutturazioni importanti di secondo livello e riqualificazioni energetiche dell'involucro; riqualificazioni dei soli impianti. Indipendentemente dallo schema, la Relazione raccoglie in modo strutturato:
Dati generali dell'edificio e del progetto: inquadramento, destinazione d'uso, zona climatica, titolo abilitativo di riferimento;
Caratteristiche degli impianti: climatizzazione invernale ed estiva, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione per il settore terziario;
Integrazione di fonti rinnovabili: quote minime obbligatorie di copertura del fabbisogno con energia da fonti rinnovabili, ai sensi del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;
Calcolo degli indici di prestazione energetica e confronto con i valori limite previsti dalla normativa;
Verifiche e asseverazioni: l'attestazione di conformità del progetto ai requisiti minimi.
Schede tecniche dei materiali isolanti e dei componenti dell'involucro (infissi, coperture, pareti, solai);
Schemi degli impianti termici, elettrici e di ventilazione, con specifiche delle macchine previste;
Dati climatici del Comune e, se necessario, informazioni sul contesto (edifici confinanti, ombreggiamenti);
Calcoli energetici eseguiti con software conforme alle UNI/TS 11300 e alle linee guida nazionali.
Come si ottiene la Relazione ex Legge 10
Raccolta dei dati di progetto: il Tecnico esamina elaborati architettonici, impianti e stratigrafie dell'involucro;
Analisi dell'intervento: si definisce in quale tipologia normativa ricade (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello, riqualificazione);
Calcolo energetico: si quantificano fabbisogni, trasmittanze, rendimenti e quota di rinnovabili con software dedicati;
Redazione della Relazione secondo lo schema previsto dal DM Requisiti Minimi, con asseverazione del Tecnico;
Deposito in Comune: la Relazione viene presentata in doppia copia insieme al titolo abilitativo, prima dell'inizio dei lavori; una copia va conservata in cantiere per tutta la durata delle lavorazioni.
Quanto tempo serve per ottenere la Relazione
Non esiste un tempo standard: la durata dipende dalla complessità dell'intervento e dalla completezza del materiale di progetto. Per un intervento lineare (ad esempio la sostituzione di un generatore di calore) bastano pochi giorni; per una nuova costruzione o una ristrutturazione importante, con un progetto articolato, servono solitamente alcune settimane di lavoro tecnico. Se il progetto subisce modifiche in corso d'opera, la Relazione va aggiornata con conseguente ridefinizione dei tempi.
Sanzioni in caso di mancata presentazione o irregolarità
L'art. 15 del D.Lgs. 192/2005 prevede specifiche sanzioni per inadempimenti legati alla Relazione tecnica energetica. In sintesi, e in generale:
Mancato deposito della Relazione: il Comune, accertata l'omissione, può ordinare la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione;
Relazione compilata senza rispetto degli schemi e delle modalità previste: per il professionista è prevista una sanzione amministrativa da 700 a 4.200 euro, con segnalazione all'Ordine o Collegio professionale per gli eventuali profili disciplinari;
Relazione o attestato non veritieri: sono previste sanzioni più gravi, proporzionate alla parcella professionale, oltre a possibili profili di responsabilità civile e penale.
Oltre al danno immediato, errori o omissioni nella Relazione possono compromettere l'accesso ai bonus e alle detrazioni fiscali per l'efficientamento energetico, che presuppongono la regolarità della pratica.
Relazione ex Legge 10 con Domodeus
Con Domodeus puoi richiedere online la Relazione ex Legge 10 e affidarti a un Tecnico della nostra rete, selezionato per prossimità al tuo immobile. Trattandosi di un incarico tecnico che richiede una valutazione preliminare del progetto, sulla piattaforma la Relazione ex Legge 10 è organizzata come servizio a 2 step:
Analisi Preliminare: il Tecnico esamina il progetto e la documentazione disponibile (elaborati grafici, schede tecniche, caratteristiche degli impianti) per inquadrare correttamente l'intervento e individuare lo schema normativo di riferimento. Solo dopo questa valutazione viene elaborato un preventivo definitivo, calibrato sul quadro effettivo e non su stime generiche;
Esecuzione dell'Incarico: accettato il preventivo, il Tecnico esegue i calcoli energetici, redige e assevera la Relazione secondo lo schema previsto dal DM Requisiti Minimi e la consegna pronta per il deposito in Comune, archiviandola automaticamente nel tuo Fascicolo Digitale dell'Immobile.
Se, contestualmente ai lavori, ti servono anche APE o Pratica ENEA per le detrazioni fiscali, puoi gestire tutto dalla stessa piattaforma, senza doverti rivolgere a fornitori diversi.
Imprenditore del mondo digital e della green economy. Laureato all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata in Economia e management nel 2011, si specializza con un Master in Facility Management ed efficienza energetica. Entra in Sol.teck e sviluppa il ramo d’azienda del fotovoltaico residenziale e O&M per i grandi impianti, realizzando in pochi anni oltre 500 impianti per risparmio energetico e fotovoltaico.
Founder del portale abbassalebollette.it, punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la comparazione di tariffe luce e gas e la più evoluta piattaforma per la simulazione di impianti per il risparmio energetico. Nel 2016 Abbassalebollette.it viene acquisito da un fondo attivo nel settore energetico. Sempre nel 2016 fonda Immobilgreen.it, il primo motore di ricerca di case ecosostenibili, valorizzando gli immobili con caratteristiche energetiche elevate rispetto agli immobili classici. Immobilgreen.it diventa presto il riferimento italiano per la bioedilizia, con la più vasta raccolta di modelli in legno e prefabbricati proposti dai costruttori su scala nazionale. Una divisione del gruppo immobilgreen.it dedicata alla certificazione energetica (APE) diventa nel 2018 Apefacile.it, il servizio N°1 per la certificazione energetica in Italia. Nel 2021 costruisce una divisione dedicata alla riqualificazione energetica degli edifici chiamata paginegreen360.it, poi acquisita dalla squadra di Davide Calabrò di Soluzionigreen.it.
Fabio Tantari è autore dei libri “Case Prefabbricate in legno tutta la verità” (2018) e “Guida Pratica alla certificazione energetica” (2022).
Relazione ex Legge 10: cos'è, quando serve e come ottenerla | Blog Domodeus